Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione
Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione sostituisce l'attuale "regolamento Dublino III" e:
- migliora il sistema di determinazione dello Stato membro competente per le domande di asilo, rendendolo più efficiente e stabile e prevenendo i movimenti secondari
- istituisce un sistema di solidarietà obbligatorio ma flessibile per gli Stati membri che devono far fronte a pressioni migratorie.
Responsabilità chiare
Il nuovo regolamento chiarisce i criteri di responsabilità e le norme per la determinazione dello Stato membro competente per la valutazione di una domanda di asilo. Ecco alcune delle principali novità.
- Termini più brevi per tutte le procedure (ad esempio due settimane dal ricevimento di un riscontro positivo di Eurodac, anziché gli attuali due mesi, per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico) per rendere più snella ed efficiente la determinazione dello Stato membro competente.
- Introduzione dell'obbligo di chiedere protezione nello Stato membro di primo ingresso e di rimanervi fino alla determinazione dello Stato membro competente. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà conseguenze importanti, ad esempio ottenere soltanto la presa in carico delle esigenze di base anziché le condizioni di accoglienza complete.
- Procedura di "ripresa in carico" più efficace per il rimpatrio di una persona da uno Stato membro a un altro, in particolare introducendo termini più brevi e senza trasferimento di competenza nel caso in cui la notifica di ripresa in carico non sia inviata in tempo.
- Rafforzamento dei criteri familiari, tra l'altro:
- includendo le famiglie formatesi durante il transito prima dell'arrivo nell'UE;
- introducendo la possibilità di determinare come Stato membro competente quello in cui un familiare del richiedente soggiorna legalmente con un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato conformemente alle norme dell'UE;
- introducendo l'obbligo di dare sempre priorità ai casi in cui sussistono legami familiari.
- Consulenza legale gratuita garantita per tutti i richiedenti.
Solidarietà obbligatoria ma flessibile
Il nuovo regolamento introduce un meccanismo di solidarietà permanente, obbligatorio e basato sulle esigenze, che sostituisce le attuali soluzioni volontarie ad hoc. Questo nuovo meccanismo funzionerà come segue.
- Ogni anno, entro il 15 ottobre, la Commissione adotterà:
- una relazione annuale di valutazione della situazione migratoria nell'UE e in tutti gli Stati membri dell'UE;
- una decisione di esecuzione che stabilisce se un determinato Stato membro è i) soggetto a pressioni migratorie, ii) a rischio di pressioni migratorie nell'anno successivo, o iii) in una situazione migratoria significativa (una situazione meno grave delle pressioni migratorie, che tiene conto dell'effetto cumulativo degli arrivi annuali attuali e precedenti);
- una proposta di atto di esecuzione del Consiglio con il numero di ricollocazioni e i contributi di solidarietà finanziaria stabiliti per l'anno successivo.
- Su tale base, entro la fine dell'anno il Consiglio adotterà un atto di esecuzione nel quale stabilirà la "riserva di solidarietà", comprendente gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro per ciascun tipo di contributo di solidarietà. Sebbene per gli Stati membri sia obbligatorio contribuire alla riserva di solidarietà, avranno la possibilità di scegliere con quali tipi di misure intendono farlo:
- ricollocazioni di richiedenti protezione internazionale o, previo accordo tra lo Stato membro contributore e lo Stato membro beneficiario, di beneficiari di protezione internazionale;
- contributi finanziari:
- per azioni negli Stati membri
- per azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
- misure di solidarietà alternative (ossia sostegno al personale e sostegno in natura).
Gli Stati membri che si trovano ad affrontare una "situazione migratoria significativa" possono chiedere una riduzione dei loro contributi di solidarietà. Invece della ricollocazione, gli Stati membri interessati da movimenti secondari possono proporre, se sono soddisfatte determinate condizioni, di assumere piuttosto la responsabilità di esaminare la domanda di un richiedente già presente sul loro territorio, che sarà conteggiata come una forma di solidarietà denominata "compensazione di competenza". Le compensazioni di competenza diventano obbligatorie se gli impegni in materia di ricollocazione sono insufficienti.
L'intero procedimento sarà supervisionato e sostenuto da un coordinatore UE della solidarietà presso la Commissione.
Le nuove norme sulla competenza prevedono un sistema più efficiente per:
- ridurre i movimenti secondari
- escludere la possibilità di trasferire una persona che costituisce un rischio per la sicurezza tra Stati membri
- garantire che le azioni dei richiedenti non comportino un trasferimento di responsabilità tra gli Stati membri.
Le nuove norme in materia di solidarietà, d'altro canto, istituiranno un sistema obbligatorio prevedibile e flessibile per garantire che gli Stati membri non siano lasciati soli quando si trovano ad affrontare una situazione di pressione migratoria.
Le nuove norme:
- miglioreranno la prevedibilità del sistema di determinazione della competenza e i diritti dei richiedenti ad esso connessi; aumenteranno inoltre la consapevolezza dei richiedenti attraverso una consulenza legale gratuita
- garantiranno che i casi in cui sussistono legami familiari siano considerati prioritari, in modo che le famiglie siano riunite il prima possibile nella procedura di asilo
- istituiranno procedure più rapide ed efficaci per tutti i richiedenti.
Regolamento sulla procedura di asilo (compreso il regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera)
Il regolamento sulla procedura di asilo istituisce una procedura comune, equa ed efficiente per decidere in merito a una domanda di asilo, limitando nel contempo gli abusi ed eliminando gli incentivi ai movimenti secondari in tutta l'UE. Insieme al regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, inoltre, stabilisce una procedura di frontiera obbligatoria sia per l'asilo che per il rimpatrio alle frontiere esterne. La parte della procedura di frontiera relativa al rimpatrio è oggetto di un regolamento distinto per motivi giuridici, a rispecchiare il fatto che le norme in materia di rimpatrio a livello dell'UE si basano sulle norme Schengen.
- Procedure più semplici e più chiare, con termini ragionevoli per l'accesso dei richiedenti alla procedura e per il completamento dell'esame delle domande.
- Norme più rigorose per prevenire gli abusi del sistema e i movimenti secondari, ossia l'obbligo di fare domanda nel paese di primo ingresso: se un richiedente la cui domanda è stata esaminata in uno Stato membro si rende irreperibile e presenta domanda in un secondo Stato membro, tale Stato membro la considererà come una domanda reiterata.
- Garanzie procedurali a tutela dei diritti dei richiedenti sotto forma di consulenza legale gratuita durante la fase amministrativa della procedura: orientamenti sulla fase amministrativa della procedura, comprese informazioni sui diritti e sugli obblighi, e assistenza per la presentazione della domanda; informazioni su come impugnare una decisione di rigetto, e assistenza e rappresentanza legali gratuite durante la fase di ricorso su richiesta del richiedente.
- Maggiore attenzione alle persone vulnerabili con esigenze particolari.
- Un elenco obbligatorio dei motivi per i quali l'esame di una domanda deve essere accelerato.
- Norme più chiare per l'applicazione dei motivi di inammissibilità e dei concetti di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo.
- Legami più stretti tra le procedure di asilo e di rimpatrio, in modo da garantire che parallelamente a una decisione negativa in materia di asilo sia emessa a una decisione di rimpatrio e che i ricorsi contro entrambe le decisioni siano trattati con le stesse tempistiche.
- Introduzione di una procedura di frontiera obbligatoria per l'asilo in tutti gli Stati membri, della durata di 12 settimane, in tre casi:
- quando il richiedente ha intenzionalmente indotto in errore le autorità o ha intenzionalmente distrutto o eliminato un documento di identità o di viaggio
- quando il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, oppure
- quando il richiedente ha la cittadinanza di un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale è pari o inferiore al 20%.
- Nel caso in cui una domanda sia respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, il cittadino di un paese terzo è trasferito alla procedura di rimpatrio alla frontiera, della durata massima di 12 settimane, finalizzata al rapido rimpatrio di chi non ha il diritto di soggiornare nell'UE.
- L'applicazione pratica della procedura di frontiera è subordinata a una capacità adeguata di trattamento delle domande di asilo e dei rimpatri da parte degli Stati membri, vale a dire alla presenza di infrastrutture sufficienti e di personale qualificato per trattare un determinato numero di domande. La capacità adeguata è fissata a 30 000 a livello dell'Unione, mentre a livello degli Stati membri sarà stabilita dalla Commissione ogni tre anni mediante un atto di esecuzione.
- Preverrà gli abusi stabilendo per i richiedenti asilo l'obbligo chiaro di cooperare con le autorità durante l'intera procedura e imponendo conseguenze severe in caso di mancato rispetto delle norme.
- Viene introdotta una procedura di frontiera obbligatoria per l'asilo in tutti gli Stati membri, della durata di 12 settimane, per determinare se le domande sono infondate o irricevibili. Durante l'esame della loro domanda i richiedenti sono autorizzati a soggiornare alla frontiera di uno Stato membro, ma non a entrare nel territorio di tale Stato. L'applicazione della procedura di frontiera è obbligatoria nel caso in caso di rigetto della domanda nella procedura di asilo alla frontiera. Il cittadino di un paese terzo è trasferito alla procedura di rimpatrio alla frontiera, della durata massima di 12 settimane, finalizzata al rapido rimpatrio di chi non ha il diritto di soggiornare nell'UE.
- Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro e avere maggiore chiarezza sui criteri per farlo, ossia sulla condizione che esista un "collegamento sufficiente" tra il richiedente e il paese terzo in questione. A tal fine, gli Stati membri potranno avvalersi sia degli elenchi dell'UE che di quelli nazionali. Gli Stati membri potranno applicare questo concetto anche individualmente, ossia potranno valutare che, pur non figurando nell'elenco dell'UE o nazionale, un paese terzo soddisfa i criteri per essere considerato sicuro per uno specifico richiedente.
A partire dal momento della presentazione della domanda, i cittadini di paesi terzi o apolidi sono considerati richiedenti protezione internazionale e hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente (alla frontiera, se soggetti alla procedura di frontiera, o all'interno del territorio in caso di procedura accelerata/ordinaria) fino all'adozione di una decisione.
I richiedenti saranno tutelati conformemente al diritto internazionale e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel pieno rispetto del principio di non respingimento.
Un rigoroso insieme di garanzie per i minori, compresi i minori non accompagnati:
- l'interesse superiore del minore è un principio guida di cui tenere conto in tutte le fasi della procedura. L'interesse superiore del minore deve essere valutato conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva sulle condizioni di accoglienza;
- possibilità per il minore di svolgere un colloquio personale (sull'ammissibilità e/o sul merito), se nel suo interesse superiore e condotto in modo consono;
- i minori non accompagnati devono essere assistiti e rappresentati da un rappresentante provvisorio che li aiuti con la registrazione, la presentazione della domanda, il rilevamento delle impronte digitali e tutte le fasi procedurali necessarie;
- entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda dovrà essere designato un rappresentante permanente;
- il numero di minori non accompagnati per rappresentante non può essere superiore a 30, o non superiore a 50 in caso di numero sproporzionato di domande presentate da minori non accompagnati;
- accertamento dell'età: valutazione multidisciplinare, compresa una valutazione psicosociale; è possibile ricorrere a una visita medica a tal fine solo come misura di ultima istanza.
I richiedenti hanno diritto a un colloquio personale e a consultare un avvocato o altro consulente legale in tutte le fasi della procedura. I richiedenti hanno il diritto di impugnare allo stesso tempo una decisione negativa in materia di asilo e la decisione di rimpatrio emanata contestualmente. I ricorsi contro i seguenti tipi di decisioni non comportano automaticamente un effetto sospensivo (nessun diritto automatico di rimanere):
- decisione negativa sul merito emessa con procedura accelerata o con procedura di frontiera (tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato);
- decisione di inammissibilità (tranne se il motivo per respingere la domanda è il principio del paese terzo sicuro);
- decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito;
- decisione di revoca della protezione internazionale per uno dei seguenti motivi: motivi di esclusione (rifugiati), pericolo per la sicurezza (rifugiati), condanna per un reato particolarmente grave e costituisce un pericolo per la comunità (rifugiati), motivi di esclusione (beneficiari di protezione sussidiaria).
In tali casi, la persona può chiedere l'autorizzazione a rimanere (il termine per la presentazione di questa richiesta è di almeno 5 giorni) o il giudice può decidere d'ufficio al riguardo. La persona è autorizzata a rimanere fino alla scadenza del termine per chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere o, qualora abbia fatto richiesta, fino a quando il giudice non avrà preso una decisione.
Designazione di un paese terzo sicuro a livello dell'UE
Il regolamento contiene le disposizioni necessarie a specificare i criteri che un paese terzo deve soddisfare per essere considerato sicuro e le norme per la creazione e la modifica di un elenco dell'UE di paesi terzi sicuri. Tuttavia, l'elenco in questione non è allegato al regolamento, ma potrà essere adottato in una fase successiva mediante una modifica del regolamento. Gli Stati membri possono continuare a mantenere i propri elenchi nazionali in parallelo, anche dopo l'adozione dell'elenco UE.
Tra i criteri che un paese terzo deve soddisfare per essere designato paese terzo sicuro rientra quanto segue: non sussistono minacce alla vita e alla libertà di una persona per ragioni di razza, religione, nazionalità, ecc.; non sussiste alcun rischio di danno grave; il principio di non respingimento; è possibile richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, beneficiare di protezione effettiva.
La principale differenza tra il concetto di paese terzo sicuro e il concetto di paese di origine sicuro è la seguente: per paese terzo sicuro si intende un paese che può essere considerato sicuro per un richiedente che non è cittadino di tale paese, mentre per paese di origine sicuro si intende un paese considerato sicuro per i suoi cittadini (o per gli ex residenti abituali, nel caso di richiedenti apolidi).
Regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore
Il regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore riguarda le situazioni di crisi, compresa la strumentalizzazione, e di forza maggiore, e prevede deroghe e misure di solidarietà per gli Stati membri.
Il regolamento prevede una maggiore solidarietà e consente deroghe in circostanze eccezionali e per il più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda la maggiore solidarietà
- Le misure rafforzate di solidarietà e di sostegno possono configurarsi come ricollocazioni, contributi finanziari, misure di solidarietà alternative (come il sostegno al personale o il sostegno in natura) o una combinazione di tali misure.
- Quando queste misure non sono sufficienti, subentrano le cosiddette "compensazioni di competenza". Ciò significa che lo Stato membro contributore assumerà la responsabilità dei richiedenti già presenti sul suo territorio, dei quali di norma dovrebbe occuparsi lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi.
- A differenza del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, il regolamento sulle situazioni di crisi prevede che tutte le ricollocazioni (solidarietà alle persone) siano prese in carico dagli Stati membri contributori, fino al 100% delle esigenze di ricollocazione individuate nel piano per la risposta di solidarietà.
- In una situazione di crisi, pertanto, uno Stato membro contributore potrebbe dover assumersi la responsabilità di esaminare un numero di domande di protezione internazionale superiore alla sua quota equa. Se così fosse, lo Stato membro in questione potrà dedurre questo eccedente dai suoi futuri contributi di solidarietà.
Per quanto riguarda le deroghe
Gli Stati membri che si trovano in una situazione di crisi, compresa la strumentalizzazione, o di forza maggiore possono derogare a determinate norme previste dall'acquis in materia di asilo, tra l'altro come segue:
- i termini per la registrazione delle domande di protezione internazionale sono prorogati a 4 settimane dal momento della presentazione; la durata della procedura di frontiera aumenta da 12 a un massimo di 18 settimane;
- sono prorogati i termini per la determinazione dello Stato membro competente (solo in situazioni di crisi, arrivi in massa e forza maggiore). Ciò significa, ad esempio, che il termine per la presentazione di una richiesta di presa in carico è esteso da 1 o 2 mesi a 4 mesi dalla data di registrazione della domanda;
- sono introdotte deroghe all'applicazione della procedura di frontiera ed è esteso l'ambito di applicazione della procedura di frontiera, a seconda della situazione.
Gli Stati membri potranno reagire a situazioni di crisi, strumentalizzazione e forza maggiore, il che renderà più resilienti i loro sistemi di migrazione e asilo:
- è rafforzato il quadro di solidarietà, garantendo che siano soddisfatte tutte le esigenze di solidarietà dello o degli Stati membri interessati;
- è introdotta una serie di deroghe alle norme normali, a seconda della situazione.
Le nuove norme preservano il diritto di accesso alla procedura di asilo e garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, anche attraverso garanzie che prevedono che le misure siano valutate dalla Commissione, autorizzate dal Consiglio e applicate solo in circostanze eccezionali e solo entro i limiti e il tempo necessari. La Commissione presterà particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e delle norme umanitarie, alla necessità e alla proporzionalità delle misure, nonché al persistere della situazione.
Sarà data priorità alle domande dei gruppi vulnerabili, come i minori non accompagnati, le donne incinte e le famiglie con bambini piccoli. In una situazione di strumentalizzazione in cui la procedura di frontiera può essere applicata a tutti i richiedenti, i minori sotto i 12 anni, i familiari e le persone con esigenze procedurali o di accoglienza particolari saranno esclusi dalla procedura di frontiera fin dall'inizio oppure, se tale procedura è già stata avviata, dovrebbero esserne esclusi non appena una valutazione individuale conclude che le loro domande sono verosimilmente fondate.
Regolamento Eurodac
La rifusione del regolamento Eurodac trasformerà l'attuale banca dati sull'asilo Eurodac in una banca dati a pieno titolo in materia di asilo e migrazione. La nuova banca dati è destinata a sostenere il sistema di asilo, contribuire alla gestione della migrazione irregolare e sostenere l'attuazione del regolamento sul reinsediamento e della direttiva sulla protezione temporanea. La banca dati sarà integrata nel quadro di interoperabilità per interagire senza soluzione di continuità con altre banche dati dell'UE.
- In futuro Eurodac consentirà di contabilizzare non solo le domande, ma anche i richiedenti. Il tipo di dati registrati aumenterà (non solo le impronte digitali, ma anche l'immagine del volto, i dati di identità, le copie dei documenti identificativi/di viaggio).
- Il periodo di conservazione per alcuni tipi di dati sarà esteso a 5 anni, mentre i dati dei richiedenti continueranno a essere conservati per 10 anni. La banca dati conterrà i dati relativi alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, fermate a seguito di un attraversamento irregolare della frontiera esterna o trovate in condizione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro, alle persone reinsediate e ai beneficiari di protezione temporanea.
Per quanto riguarda l'aumento delle garanzie di sicurezza
- Il sistema includerà ora anche i dati dei minori a partire dai 6 anni, consentendo alle autorità di identificarli nel caso in cui siano separati dalle loro famiglie e di proteggere le persone vulnerabili dal rischio di cadere in scenari di tratta e sfruttamento di esseri umani.
- Il sistema creerà inoltre la possibilità di segnalare una persona che entra nell'UE e rappresenta una minaccia per la sicurezza interna, nel rispetto di solide garanzie in materia di protezione dei dati.
Le nuove norme contribuiranno ad agevolare l'identificazione delle persone, a tenere traccia delle domande doppie e ad aumentare la capacità degli Stati membri di prevenire i movimenti secondari (movimenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale dallo Stato membro di arrivo verso un altro Stato membro) e di applicare le norme procedurali appropriate quando vengono individuate difficoltà in materia di sicurezza.
Le persone bisognose di protezione beneficeranno di procedure di asilo e reinsediamento più rapide. Inoltre le categorie vulnerabili, compresi i minori non accompagnati, trarranno vantaggio dall'essere identificate, in quanto ciò ridurrà il rischio di sfruttamento o tratta.
Regolamento sugli accertamenti
Il nuovo regolamento sugli accertamenti stabilisce norme uniformi che garantiscono i controlli e la corretta registrazione dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo che entrano nell'UE, nonché un collegamento più diretto con le conseguenti procedure di rimpatrio o di asilo.
Il regolamento colmerà una lacuna nel quadro esistente garantendo quanto segue:
- controlli sanitari, d'identità e di sicurezza uniformi per i migranti che attraversano illegalmente le frontiere esterne dell'UE;
- gli accertamenti dovranno essere completati in un arco di tempo limitato: sette giorni per gli accertamenti alle frontiere esterne e tre giorni per gli accertamenti sulle persone fermate all'interno del territorio nazionale;
- indirizzamento rapido verso le procedure appropriate (procedura di frontiera, procedure regolari di asilo o di rimpatrio);
- monitoraggio indipendente del rispetto dei diritti fondamentali durante gli accertamenti e le procedure di frontiera.
Le nuove norme svolgeranno un ruolo fondamentale dai seguenti punti di vista:
- sicurezza delle frontiere esterne e migliore gestione degli arrivi irregolari a livello dell'UE;
- obbligo armonizzato per tutti gli Stati membri di identificare e sottoporre a controlli i migranti irregolari, sostituendo così le prassi nazionali attualmente eterogenee;
- garanzia che gli Stati membri di primo ingresso effettuino i controlli necessari;
- rafforzamento della sicurezza all'interno dello spazio Schengen garantendo l'identificazione dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna dell'UE;
- gestione dei rischi per la salute pubblica attraverso controlli approfonditi.
I migranti irregolari e i richiedenti asilo beneficeranno del regolamento sugli accertamenti nei seguenti modi:
- i controlli obbligatori dello stato di salute e delle vulnerabilità garantiranno che coloro che necessitano di assistenza immediata, così come i minori e le persone vulnerabili, siano identificati tempestivamente, beneficino delle norme che li tutelano il più rapidamente possibile e che ricevano il sostegno necessario;
- gli accertamenti contribuiranno a rendere i processi più rapidi ed efficienti;
- il nuovo meccanismo di monitoraggio indipendente rafforzerà la trasparenza e la responsabilità nel corso degli accertamenti, promuovendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali.
Regolamento qualifiche
Il regolamento qualifiche sostituisce la direttiva qualifiche. Integra la convenzione di Ginevra nel diritto dell'UE e mira a garantire che gli Stati membri applichino criteri comuni per qualificare le persone come beneficiarie di protezione internazionale. Definisce inoltre il contenuto dei diritti e degli obblighi in materia di protezione internazionale dei beneficiari di protezione internazionale.
Il regolamento qualifiche rafforzerà e armonizzerà i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale e i diritti ad essa connessi nei modi che seguono.
Promuoverà una maggiore convergenza delle pratiche e delle decisioni in materia di asilo obbligando gli Stati membri:
- a valutare se esiste una protezione interna alternativa (una parte sicura all'interno del paese di origine) e in tal caso non concedere lo status di rifugiato;
- a revocare lo status di protezione internazionale quando la persona costituisce un pericolo per la comunità o la sicurezza;
- a tenere conto degli orientamenti aggiornati dell'Agenzia dell'UE per l'asilo (EUAA) sui paesi di origine in sede di valutazione e riesame delle domande.
Chiarirà i diritti e gli obblighi dei beneficiari:
- fornendo informazioni armonizzate ai beneficiari;
- istituendo l'obbligo di rilasciare permessi di soggiorno entro 90 giorni in un formato armonizzato;
- offrendo agli Stati membri la possibilità di subordinare l'accesso all'assistenza sociale all'effettiva partecipazione del beneficiario a misure di integrazione;
- rafforzando i diritti dei minori non accompagnati per quanto concerne le informazioni, che devono essere fornite in modo consono all'età, e i tutori, che devono soddisfare determinati requisiti;
- chiarendo che gli status umanitari nazionali sono autorizzati, a condizione che siano concessi solo a persone che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento qualifiche.
Le nuove norme:
- scoraggeranno i movimenti secondari dei beneficiari;
- garantiranno che i richiedenti protezione internazionale motivino la loro domanda con tutti gli elementi pertinenti;
- aumenteranno la convergenza dei tassi di riconoscimento tra gli Stati membri e armonizzeranno ulteriormente i criteri per la concessione della protezione internazionale;
- incentiveranno l'integrazione.
I beneficiari otterranno:
- una serie chiara di informazioni minime, fornite secondo un modello riportato in un allegato del regolamento;
- un accesso più rapido ai permessi di soggiorno e continuità tra i rinnovi;
- un rafforzamento dei diritti dei minori non accompagnati;
- una serie più precisa di diritti e obblighi in termini di occupazione, prestazioni sociali, assistenza sanitaria, istruzione, integrazione, ecc.
Direttiva sulle condizioni di accoglienza
La direttiva sulle condizioni di accoglienza riveduta stabilirà norme minime per l'assistenza ai richiedenti asilo da parte degli Stati membri, garantendo un tenore di vita adeguato a coloro che arrivano nell'UE e chiedono protezione internazionale.
- La direttiva aggiornata armonizza ulteriormente le norme in materia di assistenza in tutta l'UE e stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantirle. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a elaborare un piano di emergenza in caso di numero di arrivi sproporzionato.
- Sono rafforzate le salvaguardie e le garanzie per le persone con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori. Sono inoltre introdotte misure di flessibilità ed efficienza nella gestione dei sistemi di accoglienza, insieme a un maggiore sostegno all'integrazione dei richiedenti asilo.
- Per prevenire i movimenti secondari, gli Stati membri non potranno fornire condizioni materiali di accoglienza quando un richiedente si trova in uno Stato membro diverso da quello competente.
Armonizzazione delle norme
- Le nuove norme garantiranno condizioni adeguate in tutta l'UE, obbligando gli Stati membri a tener conto degli indicatori e degli orientamenti dell'Agenzia dell'UE per l'asilo in materia di accoglienza, a garantire una capacità sufficiente e a stabilire piani di emergenza.
Misure di salvaguardia e garanzie rafforzate per i richiedenti asilo
- La valutazione delle esigenze di accoglienza particolari deve essere completata entro 30 giorni (il testo finora stabiliva "un periodo ragionevole") e le vittime di tortura e violenza devono avere accesso all'assistenza il prima possibile.
- Il trattenimento dev'essere evitato se mette a rischio la salute fisica e mentale dei richiedenti. In linea di principio i minori non saranno trattenuti e beneficeranno di una maggiore protezione, compreso un accesso più rapido all'istruzione e a rappresentanti designati per i minori non accompagnati.
Maggiore flessibilità e processi di integrazione
- Le nuove norme consentiranno agli Stati membri di assegnare ai richiedenti asilo una sistemazione e un'area geografica in modo più flessibile e prevedono anche la possibilità di limitarne la libertà di circolazione. I richiedenti asilo avranno accesso al mercato del lavoro entro sei mesi dalla registrazione della loro domanda e gli Stati membri sono incoraggiati a fornire un accesso anticipato, in particolare ai richiedenti la cui domanda è verosimilmente fondata. Gli Stati membri dovranno garantire l'accesso a corsi di lingua, educazione civica o formazione professionale.
Gli Stati membri beneficeranno di una maggiore flessibilità e potranno organizzare i propri sistemi di accoglienza in modo più consono ed efficace, il che li renderà più preparati qualora i loro sistemi di asilo fossero messi sotto pressione.
I richiedenti asilo, compresi i minori, beneficeranno di un tenore di vita adeguato in tutti gli Stati membri, insieme a misure di salvaguardia e garanzie rafforzate e all'accesso al lavoro e all'istruzione.
Quadro dell'Unione per il reinsediamento
Il regolamento sul quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria (quadro dell'Unione) potenzia i percorsi sicuri e legali verso l'UE per le persone che necessitano di protezione e contribuisce a rafforzare i partenariati internazionali con i paesi terzi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati.
- Le nuove norme creano un approccio collettivo e armonizzato per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria, con procedure comuni, che consentirà all'Unione di esprimersi con un'unica voce e di contribuire maggiormente al reinsediamento internazionale.
Politica e procedure comuni
- La nuova normativa istituisce una procedura unificata per le operazioni di reinsediamento e ammissione umanitaria, riducendo le attuali divergenze tra le prassi nazionali e migliorando l'efficienza.
- Prevede l'elaborazione di un piano biennale dell'Unione, che dovrà essere adottato dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione e informando il Parlamento europeo durante il processo. Il piano stabilirà il numero totale di persone bisognose di protezione da ammettere nell'UE, conterrà indicazioni sul contributo di ciascuno Stato membro e priorità geografiche per l'Unione sui paesi terzi da cui dovrà avvenire l'ammissione.
Partenariati rafforzati con i paesi terzi
- Il quadro dell'Unione contribuirà a rafforzare i partenariati dell'UE con i paesi terzi, anche dimostrando solidarietà globale ai paesi che ospitano grandi popolazioni di rifugiati.
- Il regolamento rafforzerà il contributo dell'Unione alle iniziative internazionali di reinsediamento e ammissione umanitaria, in sinergia con gli impegni di altri paesi.
- Il quadro dell'Unione fornisce un quadro chiaro per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria negli Stati membri, introducendo procedure comuni e garantendo maggiore prevedibilità ed efficienza nella gestione dei casi sul campo.
- I contributi volontari degli Stati membri saranno sostenuti da finanziamenti adeguati a carico del bilancio dell'UE.
- Gli Stati membri potranno ammettere rifugiati attraverso un programma di reinsediamento e di ammissione umanitaria anche al di fuori del piano dell'Unione.
- Il quadro dell'Unione contribuisce ad aumentare la disponibilità di percorsi sicuri e legali verso l'UE per i rifugiati più vulnerabili.
- Per le ammissioni in linea con il piano dell'Unione, il quadro stabilisce procedure chiare e armonizzate, comprese tempistiche e informazioni, per aumentare la trasparenza e migliorare l'efficienza del processo.