No, il SIS non contiene dati personali relativi a tutti i cittadini europei e residenti in Europa.
Il sistema contiene solo dati sulle persone e sugli oggetti ricercati dalle autorità pubbliche competenti dei paesi dell'UE e dei paesi associati Schengen. Il diritto dell'UE stabilisce quali dati personali possono essere conservati e per quali finalità. Il diritto dell'UE stabilisce inoltre il periodo durante il quale i dati possono essere conservati nel SIS e quando devono essere cancellati.
Se sospetti che i tuoi dati personali siano trattati illecitamente nel SIS o attraverso gli uffici SIRENE, puoi chiedere che tali dati siano cancellati e presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dei paesi che utilizzano il SIS. È possibile consultare la guida SIS sul diritto di accesso ai dati.
Se sei un cittadino di un paese terzo che ha appena ricevuto una decisione di rimpatrio o un provvedimento di rifiuto d'ingresso e di soggiorno, hai il diritto di sapere se sarà inserita nel SIS una segnalazione che ti riguarda e di ricevere informazioni sulla conservazione dei tuoi dati. Tale diritto di informazione può essere limitato, in particolare al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica e la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati.
Se ritieni che sia stata emessa una segnalazione illegittima nel SIS, hai il diritto di chiedere l'accesso ai dati e anche di chiederne la cancellazione.
Se ritieni che siano stati inseriti dati errati che ti riguardano nel SIS, hai il diritto di chiedere l'accesso ai dati e anche di chiederne la correzione o la cancellazione.
È possibile esercitare uno qualsiasi dei diritti di cui sopra in qualsiasi paese che utilizza il SIS. Le procedure nazionali e i punti di contatto per le richieste di accesso per ciascun paese sono disponibili nella guida per l'esercizio del diritto di accesso e anche sul sito web del Garante europeo della protezione dei dati.
Il diritto d'informazione si applica solo ai dati personali inseriti nel SIS nell'ambito di segnalazioni relative a decisioni di rimpatrio o di segnalazioni relative al rifiuto d'ingresso e di soggiorno. Tali dati sono soggetti al regolamento generale sulla protezione dei dati e alle norme speciali in materia di protezione dei dati contenute nei regolamenti che disciplinano le segnalazioni SIS relative alle decisioni di rimpatrio e alle segnalazioni SIS relative al rifiuto d'ingresso e di soggiorno (regolamento (UE) 2018/1860 e regolamento (UE) 2018/1861). Tali informazioni sono generalmente incluse nella decisione o notificate all'interessato al momento della notifica della decisione di rimpatrio e/o del provvedimento di rifiuto d'ingresso e di soggiorno. Chiunque sia oggetto di una decisione, di un ordine o di una segnalazione di questo tipo ha il diritto di chiedere tali informazioni.
I dati nel SIS possono essere controllati solo se il diritto dell'UE ne consente l'uso. I dati contenuti nel sistema possono essere controllati dalle autorità nazionali quando svolgono funzioni di gestione delle frontiere e di pubblica sicurezza o funzioni connesse alla libera circolazione delle persone.
Il SIS è una banca dati altamente sicura e protetta, accessibile esclusivamente agli utenti autorizzati delle autorità competenti:
- del controllo di frontiera, in conformità del codice frontiere Schengen
- dei controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate
- della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi o dell'esecuzione di sanzioni penali, nello Stato membro interessato, purché si applichi la direttiva sulla protezione dei dati
- di esaminare le condizioni e adottare decisioni riguardanti: i) l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi nei paesi Schengen, compresi i permessi di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata; e ii) il rimpatrio di cittadini di paesi terzi, nonché verifiche sui cittadini di paesi terzi che entrano o soggiornano illegalmente nei paesi Schengen
- dei controlli di sicurezza sui cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale (nella misura in cui le autorità che effettuano i controlli non sono "autorità accertanti" ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e, se del caso, che forniscono consulenza ai sensi del regolamento del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
- di esaminare le domande di visto e prendere le relative decisioni, anche in merito all'annullamento, alla revoca o alla proroga dei visti, conformemente al codice dei visti dell'UE
- della verifica delle identità diverse e del contrasto della frode di identità in conformità del capo V del regolamento sull'interoperabilità
- della naturalizzazione, prevista dal diritto nazionale, ai fini dell'esame di una domanda di naturalizzazione
- dell'avvio di procedimenti penali e di indagini giudiziarie prima di incriminare una persona, nell'adempimento dei loro compiti, come previsto dal diritto nazionale, e delle loro autorità di coordinamento
- del rilascio delle carte di circolazione dei veicoli, di cui alla direttiva del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, al solo scopo di verificare se i veicoli e le carte di circolazione e le targhe che li accompagnano presentati per l'immatricolazione siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o considerati tali, ma siano falsi o siano ricercati come prove in un procedimento penale
- del rilascio di certificati di immatricolazione o garanzia della gestione del traffico per i natanti, compresi i motori per natanti, e gli aeromobili, compresi i motori per aeromobili, al solo scopo di verificare se i natanti, compresi i motori per natanti, e gli aeromobili, compresi i motori per gli aeromobili, presentati per l'immatricolazione o soggetti alla gestione del traffico, siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o siano ricercati come prova in un procedimento penale
- del rilascio dei certificati di registrazione di armi da fuoco, allo scopo di verificare se la persona che chiede la registrazione sia ricercata per l'arresto a fini di consegna o di estradizione o ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico, o se le armi da fuoco di cui è richiesta la registrazione siano ricercate a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.
- del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell'unità nazionale ETIAS a norma dell'articolo 8 del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
Il SIS può essere consultato anche da:
- Europol, qualora l'accesso sia necessario per adempiere al suo mandato
- membri nazionali di Eurojust e loro assistenti, qualora l'accesso sia necessario per l'espletamento del loro mandato
- membri delle squadre Frontex, qualora l'accesso sia necessario per svolgere i loro compiti e sia richiesto dal piano operativo per un'operazione specifica.
Tali autorità possono accedere unicamente ai dati SIS di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti. Un elenco delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al SIS è pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Quando le persone viaggiano, i loro dati sono trattati in sistemi diversi a seconda del loro status in materia di immigrazione, della loro destinazione e della modalità di trasporto scelta. I dati dei passeggeri aerei, ad esempio, possono essere confrontati con il SIS e altri sistemi conformemente alla direttiva PNR dell'UE e alla direttiva API, nonché alle leggi che li recepiscono a livello nazionale.
I dati appartenenti a cittadini di paesi terzi che fanno richiesta di un visto, di un permesso di soggiorno o della cittadinanza in un paese dell'UE vengono confrontati con il SIS in conformità della legislazione dell'UE o nazionale applicabile. Quando entrano o escono dallo spazio Schengen, i dati sono confrontati con il SIS durante il controllo di frontiera. I dati sono inoltre confrontati con il SIS ogni volta che si è sottoposti a un controllo da pare dei funzionari delle autorità di contrasto in uno qualsiasi dei paesi che utilizzano il sistema.
I dati registrati nel SIS possono essere conservati nel sistema solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo specifico della segnalazione. Una volta raggiunto questo risultato, il paese che ha effettuato la segnalazione deve cancellare i dati senza indugio. Il diritto dell'UE impone ai paesi emittenti di riesaminare periodicamente i dati contenuti nel sistema.
Si applicano periodi di riesame e conservazione diversi a seconda del tipo di segnalazione:
- le segnalazioni per l'arresto e le segnalazioni di persone scomparse devono essere riesaminate entro 5 anni.
- Anche le segnalazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio e le segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno devono essere riesaminate entro 5 anni.
- Le segnalazioni di persone ricercate nell'ambito di procedimenti giudiziari e le segnalazioni di ignoti ricercati devono essere riesaminate entro 3 anni.
- Le segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico e le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione o di persone vulnerabili a rischio devono essere riesaminate entro 1 anno.
- Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova devono essere riesaminate entro 10 anni, o entro un termine più breve per determinati tipi di oggetti.
I paesi possono prorogare il periodo di conservazione di una segnalazione se ciò è necessario e proporzionato per conseguire lo scopo della segnalazione.
Il diritto dell'Unione prevede che, in determinate situazioni, i dati derivati dal sistema possano essere conservati a livello nazionale conformemente al diritto nazionale.